Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
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Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
Cari Amici,
non sempre il valore che ciascuno di noi riconosce alla propria "storica" corrisponde a quanto il mercato voglia ammettere. Il problema diventa rilevante in caso di sinistro, laddove si venga - con sconforto - a sapere che il costo delle riparazioni superi il valore commerciale del veicolo. In questo, purtroppo, la legge non è d'aiuto, come si può leggere nella recentissima sentenza di Cassazione che allego.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367
Presidente Teresi – Relatore Gentile
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 09.02.2012 il Tribunale di Termini Imerese - in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Misilmeri - accogliendo per quanto di ragione l'appello della SARA Assicurazioni, riduceva l'importo del risarcimento del danno dovuto dall'appellante alla Multiservice Assistance s.r.l. quale cessionaria del credito di P.D. derivante da un sinistro stradale in data 28.08.2008; condannava, dunque, la SARA - tenuta al risarcimento diretto ex art. 149 Codice Assicurazioni - al pagamento della residua somma di € 400,00, così determinata: € 1.000,00 pari al valore ante sinistro del veicolo, € 400,00 a titolo di fermo tecnico, detratti € 1.000,00 versati ante causam della compagnia di assicurazione SARA s.p.a.; compensava le spese processuali tra l'appellante e le contumaci I.S. e C.B., proprietaria e conducente del veicolo antagonista; compensava in ragione del 70% le spese del primo grado tra le parti del primo grado del giudizio, condannando la SARA s.p.a. al pagamento del residuo; poneva le spese di c.t.u. in misura uguale a carico delle parti; condannava gli appellati costituiti prevalentemente soccombenti al rimborso delle spese in favore dell'appellante.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Multiservice Assistance s.r.l. formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione, errata applicazione dell'art. 2058 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 cod. proc. civ.) per avere il giudice di appello riconosciuto, in luogo del richiesto costo delle riparazioni, la differenza tra il valore di mercato del bene, prima che si verificasse l'incidente (€ 1.000,00) e il valore del relitto (€ 0,00); II) violazione ed errata applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per non avere il giudice di appello riconosciuto l'importo individuato dal c.t.u. in ordine al c.d. Fram (per spese di demolizione, radiazione e passaggio di proprietà del veicolo, assicurazione RCA e tassa di proprietà); 111) violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ. per l'errata compensazione alle spese di lite di primo grado e la condanna alle spese del giudizio di appello.
4.1. Relativamente ai primi due motivi si osserva che il giudice di appello - considerato che era stato richiesto l'importo delle spese di riparazione in ragione di € 2.291,45 - ha ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'incidente, escludendo che potessero riconoscersi le spese di rottamazione perché non richieste.
La decisione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale i motivi di ricorso non offrono ragione di discostarsi, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).
4.2. Quanto all'ultimo motivo si osserva che esso non ha una propria autonomia limitandosi in sostanza parte ricorrente ad affermare l'integrale diritto al rimborso alle spese di lite, perché erano «pienamente fondate le pretese risarcitone diparte attrice e dovendo esse trovare totale accoglimento». Il rigetto dei precedenti motivi comporta, quindi, anche il rigetto dell'ultimo motivo.
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
non sempre il valore che ciascuno di noi riconosce alla propria "storica" corrisponde a quanto il mercato voglia ammettere. Il problema diventa rilevante in caso di sinistro, laddove si venga - con sconforto - a sapere che il costo delle riparazioni superi il valore commerciale del veicolo. In questo, purtroppo, la legge non è d'aiuto, come si può leggere nella recentissima sentenza di Cassazione che allego.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367
Presidente Teresi – Relatore Gentile
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 09.02.2012 il Tribunale di Termini Imerese - in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Misilmeri - accogliendo per quanto di ragione l'appello della SARA Assicurazioni, riduceva l'importo del risarcimento del danno dovuto dall'appellante alla Multiservice Assistance s.r.l. quale cessionaria del credito di P.D. derivante da un sinistro stradale in data 28.08.2008; condannava, dunque, la SARA - tenuta al risarcimento diretto ex art. 149 Codice Assicurazioni - al pagamento della residua somma di € 400,00, così determinata: € 1.000,00 pari al valore ante sinistro del veicolo, € 400,00 a titolo di fermo tecnico, detratti € 1.000,00 versati ante causam della compagnia di assicurazione SARA s.p.a.; compensava le spese processuali tra l'appellante e le contumaci I.S. e C.B., proprietaria e conducente del veicolo antagonista; compensava in ragione del 70% le spese del primo grado tra le parti del primo grado del giudizio, condannando la SARA s.p.a. al pagamento del residuo; poneva le spese di c.t.u. in misura uguale a carico delle parti; condannava gli appellati costituiti prevalentemente soccombenti al rimborso delle spese in favore dell'appellante.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Multiservice Assistance s.r.l. formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione, errata applicazione dell'art. 2058 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 cod. proc. civ.) per avere il giudice di appello riconosciuto, in luogo del richiesto costo delle riparazioni, la differenza tra il valore di mercato del bene, prima che si verificasse l'incidente (€ 1.000,00) e il valore del relitto (€ 0,00); II) violazione ed errata applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per non avere il giudice di appello riconosciuto l'importo individuato dal c.t.u. in ordine al c.d. Fram (per spese di demolizione, radiazione e passaggio di proprietà del veicolo, assicurazione RCA e tassa di proprietà); 111) violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ. per l'errata compensazione alle spese di lite di primo grado e la condanna alle spese del giudizio di appello.
4.1. Relativamente ai primi due motivi si osserva che il giudice di appello - considerato che era stato richiesto l'importo delle spese di riparazione in ragione di € 2.291,45 - ha ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'incidente, escludendo che potessero riconoscersi le spese di rottamazione perché non richieste.
La decisione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale i motivi di ricorso non offrono ragione di discostarsi, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).
4.2. Quanto all'ultimo motivo si osserva che esso non ha una propria autonomia limitandosi in sostanza parte ricorrente ad affermare l'integrale diritto al rimborso alle spese di lite, perché erano «pienamente fondate le pretese risarcitone diparte attrice e dovendo esse trovare totale accoglimento». Il rigetto dei precedenti motivi comporta, quindi, anche il rigetto dell'ultimo motivo.
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ultima modifica di dottorboj il Mar 29 Apr 2014 - 11:09 - modificato 1 volta.
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
ci sono anche i clienti antieconomici, quelli che non producono mai incidenti e che hanno premi in scadenza moto bassi... questi soggetti spesso vengono disdettati e invitati ad andare altrove a prezzi dieci volte superiori...
Viene una gran rabbia perchè te che hai un vecchio catorcio paghi una cifra come se avessi un'auto nuova con la differenza che non sarai mai risarcito a sufficienza in caso di sinistro con ragione, e per vecchio catorcio non intendo un rottame, ma un auto perfettamente efficiente e più difficile da rimpiazzare con un'altra pari condizioni.
Ti impongono praticamente di trovarti un'altra auto da 1000 euro di valore, e cosa compri? un'auto che qualcun altro ha ritenuto antieconomico farne semplicemente la manutenzione... ci sono concessionari onesti che ti vendono un auto a 1000 euro con gomme nuove, batteria nuova, cinghia della distribuzione nuova, tagliandata...??? troppo superficialmente si liquida l'auto vecchia del danneggiato col valore prestabilito, non si tiene conto delle reali condizioni, e mi riferisco sempre ad auto messe a puntino...
Viene una gran rabbia perchè te che hai un vecchio catorcio paghi una cifra come se avessi un'auto nuova con la differenza che non sarai mai risarcito a sufficienza in caso di sinistro con ragione, e per vecchio catorcio non intendo un rottame, ma un auto perfettamente efficiente e più difficile da rimpiazzare con un'altra pari condizioni.
Ti impongono praticamente di trovarti un'altra auto da 1000 euro di valore, e cosa compri? un'auto che qualcun altro ha ritenuto antieconomico farne semplicemente la manutenzione... ci sono concessionari onesti che ti vendono un auto a 1000 euro con gomme nuove, batteria nuova, cinghia della distribuzione nuova, tagliandata...??? troppo superficialmente si liquida l'auto vecchia del danneggiato col valore prestabilito, non si tiene conto delle reali condizioni, e mi riferisco sempre ad auto messe a puntino...
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
Hai ragione; il punto di vista giuridico è più complesso. In pratica, tu chiedi il "risarcimento in forma specifica" ("rivolglio la mia auto com'era"), e loro lo riconoscono in forma "equivalente" ("compratene una uguale"). Il punto sta nel fatto che, se questo può valere, che so, per una "Panda", non sempre può valere per una storica. Ora, la sentenza è generale, bisognerebbe vedere poi, se applicata alle auto d'epoca, il principio possa valere lo stesso.
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
Leggendo la sentenza della cassazione avevo perso un pò il filo.
Con il riassunto del post di cui sopra, ho capito un pò meglio.
Non per fare l'avvocato del diavolo, però alcune volte, guardando gli annunci delle auto d'epoca, mi rendo conto che sono ormai molti che solo per il fatto di trovarsi fra le mani un'auto "vecchia" ritengono che abbia lo stesso valore di un prezioso dipinto del cinquecento.
A ciò si sovrappone il discorso dell'appassionato che ha restaurato, con mille difficoltà, un'auto spendendoci sopra molto di più del suo valore reale e che in qualche modo vuole vedere riconosciuto il suo impegno.
Purtroppo le leggi del mercato e della giurisprudenza seguono altre regole, e in ciò mi sembra coerente il discorso del rimborso in sostituzione, almeno in linea generale.
Poi, che il tutto sia realmente corretto ed etico da parte delle assicurazioni, è argomento da poterci passare le serate a discorrere......
Se non ricordo male, le sentenze della Cassazione però non fanno regola, ovvero una sentenza diversa può anche propendere a favore del ripristino in valore o sbaglio?
Con il riassunto del post di cui sopra, ho capito un pò meglio.
Non per fare l'avvocato del diavolo, però alcune volte, guardando gli annunci delle auto d'epoca, mi rendo conto che sono ormai molti che solo per il fatto di trovarsi fra le mani un'auto "vecchia" ritengono che abbia lo stesso valore di un prezioso dipinto del cinquecento.
A ciò si sovrappone il discorso dell'appassionato che ha restaurato, con mille difficoltà, un'auto spendendoci sopra molto di più del suo valore reale e che in qualche modo vuole vedere riconosciuto il suo impegno.
Purtroppo le leggi del mercato e della giurisprudenza seguono altre regole, e in ciò mi sembra coerente il discorso del rimborso in sostituzione, almeno in linea generale.
Poi, che il tutto sia realmente corretto ed etico da parte delle assicurazioni, è argomento da poterci passare le serate a discorrere......
Se non ricordo male, le sentenze della Cassazione però non fanno regola, ovvero una sentenza diversa può anche propendere a favore del ripristino in valore o sbaglio?
ruotone- Socio Ordinario
- Età : 62
Numero di messaggi : 158
Località : torino
Modello Fiat 1100 : 1100 special 1961
Data d'iscrizione : 18.08.09
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
Quando avrò cinque minuti, dovrò studiarmi meglio la questione, entrando nello specifico delle auto di conclamato valore storico. Tuttavia il ragionamento non cambierebbe più di tanto. Quanto vale quello che abbiamo sotto al sedere? Il mercato dice "x", che può essere 1000 per la Millecento e 1.000.000 per la Ferrari, e tanto ti sarà restituito. Infatti, il senso del risarcimento del danno è ripristinare il patrimonio, non aumentarlo. Il valore affettivo, purtroppo, non vale più di tanto. Il discorso del restauro può essere diverso, ma devo approfondire. Torneremo sull'argomento.
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
Penso che tranne il caso in cui sia stata stipulata una polizza specifica, per le nostre storiche le assicurazioni si basino sui listini tipo ruoteclassiche o simili, e paghino secondo tali tabelle, allo stesso modo che per le auto odierne vengono usati i libriccini eurotax.
ruotone- Socio Ordinario
- Età : 62
Numero di messaggi : 158
Località : torino
Modello Fiat 1100 : 1100 special 1961
Data d'iscrizione : 18.08.09
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
ruotone ha scritto:Penso che tranne il caso in cui sia stata stipulata una polizza specifica, per le nostre storiche le assicurazioni si basino sui listini tipo ruoteclassiche o simili, e paghino secondo tali tabelle, allo stesso modo che per le auto odierne vengono usati i libriccini eurotax.
Concordo.
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
non credo perchè le nostre 1100 non sono scritte ASI se fossero iscritte allora varrebbe quello che dice "ruotone" al contrario le nostre vengono classificate auto vecchie .dottorboj ha scritto:ruotone ha scritto:Penso che tranne il caso in cui sia stata stipulata una polizza specifica, per le nostre storiche le assicurazioni si basino sui listini tipo ruoteclassiche o simili, e paghino secondo tali tabelle, allo stesso modo che per le auto odierne vengono usati i libriccini eurotax.
Concordo.
prof1100d- Socio Ordinario
- Età : 63
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Località : monteforte irpino (AV)
Modello Fiat 1100 : 1100 D ANNO 1963 COLORE AMARANTO
Data d'iscrizione : 27.01.13
Re: Risarcimento da sinistro stradale e riparazione antieconomica
Non sono d'accordo con Vittorio; il valore è riconosciuto dal mercato. A costo di dover farsi valutare l'auto da un perito giudiziario. Le nostre Millecento hanno un valore, che può essere determinato. Questo non significa che esso sia elevatissimo, ma neanche che sia irrisorio. Resta la questione dell'economicità delle eventuali riparazioni. Se devo spendere 3000 euro, il problema diventa serio.
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