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nuova immatricolazione auto demolita

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Messaggio  walter03 Mer 6 Gen 2010 - 21:54

Desideravo sapere come già scritto nel forum presentazioni se qualcuno poteva darmi informazione come reimmatricolare
la mia fiat 1100/103 H del 1960 che ho quasi finito di restaurare.L'auto e stata demolita nel 1986 dal certificato rilasciato dall'aci risulta che sono state riconsegnate le targhe.Grazie walter

walter03
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Messaggio  torpado3400 Gio 7 Gen 2010 - 9:15

Ciao Walter03
La procedura, presa da un club Lancia, dovrebbe essere quella corretta.
Tieni presente che se l'auto è stata demolita per eco-incentivi sulla rottamazione, la reimmatricolazione non è più possibile.

La procedura è la seguente :
se l'auto è stata radiata "volontariamente", ossia se lo stesso proprietario ne ha richiesto la demoilizione, e quindi l'auto è priva di targhe e libretto,la situazione è più complessa. Innanzitutto è necessario scattare alcune foto che ritraggano in numero di telaio, il numero di motore, lo stato generale della macchina (che non deve necessariamente essere perfetto, ma nemmeno ridotta a stato di relitto). Poi, inoltrare le foto, tramite un club federato Asi, alla Sede per ottenere il nulla osta alla reimmatricolazione in Motorizzazione civile. Contemporaneamente, va richiesta anche la scheda tecnica (che costa non poco) che non è altro che una ricerca fatta tramite i numeri del telaio, delle caratteristiche tecniche del veicolo in specifico.
Serve inoltre il vecchio certificato di demolizione. Nel caso in cui mancasse, è sufficiente l'estratto cronologico della vettura. Questo è un documento che racconta vita, morte e miracoli del veicolo precedentemente targato. In base a quello, si certifica che l'attuale "rifiuto" (perchè ricordiamo che l'auto sprovvista di targhe per la legge non è un'auto ma un rifiuto e per giunta inquinante) era un tempo vettura ed è dunque possibile reiscriverlo negli appositi registri.
Una volta ottenuti Estratto cronologico/certificato di demolizione, Scheda tecnica ASI e certificazione, è possibile procedere all'esame in motorizzazione. Qui, salvo esito non positivo, verranno consegnate le nuove targhe entro alcune settimane, ed il nuovo libretto entro pochi mesi.
Il problema è questo: alcune motorizzazioni INCIVILI, si RIFIUTANO di reimmatricolare i veicoli.
Proprio così, si rifiutano perchè la legge che "sembra" proibire la reimmatricolazione dei veicoli (e così è) gli dà la facoltà di farlo. Peccato che la stessa legge escluda da questo provvedimento i veicoli precedentemente dichiarati dall'ASI interessanti dal punto di vista storico e quindi non ne proibisca la reimmatricolazione ma anzi la preveda, con la debita procedura burocratica.
Infine, il pagamento dei bolli degli ultimi 3 anni maggiorati del 50%.

Ricapitolando, per reimmatricolare un veicolo storico occorre:
-Non aver usufruito degli incentivi statali sulla rottamazione
-Estratto cronologico/Certificato di demolizione
-Scheda tecnica ASI e relative foto
-Revisione alla motorizzazine civile con esito a buon fine
-Pagamento dei bolli degli ultimi 3 anni maggiorati del 50%
-Tanta pazienza e tanta fortuna.

saluti

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Messaggio  skadett66 Gio 7 Gen 2010 - 10:48

Condivido in pieno le tue considerazioni Enrico.
Un caro saluto
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Messaggio  walter03 Gio 7 Gen 2010 - 21:26

Grazie per queste preziose informazioni,proverò allora informarmi presso la motorizzazione per sentire cosa mi dicono ovvero se sono favorevoli alle reimmatricolazioni di auto demolite.Spero proprio di si,in quanto la millecento che possiedo e praticamente restaurata a nuovo e devo finire solo gli interni.Buon fine settimana.Ti informerò della risposta che mi daranno.Grazie ancora. Walter

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Messaggio  autovonkleist Sab 9 Gen 2010 - 16:50

Ciao Walter, non si tratta di sapere se il PRA della tua provincia sia favorevole o meno alla reimmatricolazione in quanto, se la documentazione necessaria è in ordine, non si possono esimere dal farlo. Ci sono articoli di legge oltre a numerose circolari che li obbligano a procedere. Il problema, piuttosto, è di vedere se lo sanno fare e se lo "vogliono" fare. In caso di difficoltà ti consiglierei di rivolgerti a qualche agenzia di pratiche auto che abbia esperienza in merito.
Cordialmente
Autovonkleist
P.S. Forse potresti dimostrarci la tua gratitudine iscrivendoti al Club; entreresti a far parte di una bella famiglia dove troverai competenza, disponibilità e un clima molto amichevole. cheers
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Messaggio  walter03 Dom 10 Gen 2010 - 17:10

Sicuramente mi iscriverò in quanto ho trovato molta disponibilità e molte informazioni.Grazie walter

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Messaggio  dottorboj Gio 4 Feb 2010 - 15:47

Allego per opportuna conoscenza.

http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=636&id_cat=34
Circolare Prot. MOT3/4437/M360 del 26/11/2003
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Titolo/Oggetto
Art. 18, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
testo

*******

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.

Le modifiche apportate sono state evidenziate in “grassetto”.

*******


Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.

Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.

L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.

Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..

Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico.

Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.

La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.

In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.

Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:

1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;

2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;

3 l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;

4 nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;

5 l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;

6 nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;

7 nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;

8 nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;

9 a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;

10 resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;

11 il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
• in caso di reimmatricolazione;
• in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
• quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).

In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.

Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.



IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)


http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_dett=1632&id_cat=34

D.P.R. 495/1992
Art. 214.
(Art. 60 Cod. Str.)
Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca.
1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.
2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.
5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Art. 215.
(Art. 60 Cod. Str.)
Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico.
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

articolo 103: Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C. (1).

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1 (2).

3. (3)

4. (3)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.


--------------------------------------------------
(1) Così modificato dall'art. 46, comma 6-quinquies, decreto.legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, come aggiunto dall'art. 6, decreto.legisl. 8 novembre 1997, n. 389.

(2) La materia è ora regolata dall'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

(3) Commi abrogati dall'art. 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunta dall'art 7 del decreto legislativo 8 novembre , n.389
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